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Osservazioni tecniche e giuridiche in merito alla Proposta di Carta Nazionale Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI)
“Montalto Futura” Comitato Cittadino per la Salvaguardia del Territorio di Montalto di Castro e della Tuscia
Alla luce di questi rilievi appare opportuno mettere in discussione l’applicazione del criterio di esclusione
CE11, per il quale al di là di verificare che non esista sovrapposizione delle Aree Potenzialmente idonee con
quelle delle aree naturali protette non è stato analizzato alcun altro elemento, mentre la distanza appare
l’unico parametro plausibile, così come è stato per la valutazione dell’ ordine di idoneità. Sulla base della
documentazione disponibile il CE 11 va applicato quando la distanza fra Area CNAPI e limite delle Aree
Naturali Protette risulti inferiore a 3 km.
2.2.2 CE12- Esclusione delle Aree che non siano ad Adeguata Distanza dai Centri Abitati
Dalla denominazione del criterio di esclusione CE 12 emergono i due parametri fondamentali da analizzare
per valutare o meno l’esclusione dell’area:
• Una definizione certa della tipologia dei centri abitati
• Una definizione certa della distanza tra abitato e Deposito Nazionale
A tal fine occorre identificare elementi certi per stabilire la corretta adesione al CE 12 ed in particolare
occorre qualificare l’edificato presente e identificarne criteri di distanza.
Nella GT 29 dell’ISPRA e a quella SSG-29 della IAEA non si riscontrano riferimenti precisi alla distanza
“adeguata” fra sede del Deposito e centri abitati. In particolare la GT 29 dell’ISPRA relativamente al Criterio
di esclusione CE12 prevede che “La distanza dai centri abitati debba essere tale da prevenire possibili
interferenze durante le fasi di esercizio del deposito, chiusura e di controllo istituzionale e nel periodo ad
esse successivo, tenuto conto dell’estensione dei centri medesimi”.
La mancanza di una precisa indicazione della distanza in termini metrici non esime comunque dalla
valutazione logica del parametro né vale la semplice valutazione della presenza di edifici o attività
antropiche all’interno dell’area per applicare in maniera inoppugnabile il criterio di esclusione CE12.
Né tantomeno valgono le considerazioni riguardo al significato degli insediamenti antropici nella
interpretazione della Sogin enunciata nel doc. DN GS 00226-Proposta di ordine di idoneità delle Aree
CNAPI - in base alle quali:
- “Il fattore “insediamenti antropici” rende conto dell’impatto socioeconomico dovuto alle interferenze del DN
PT con le strutture residenziali e i sistemi industriali produttivi.
- Le interferenze vanno intese ad esempio come vincoli edificatori e di espansione dei centri abitati in
prossimità del Deposito oppure come necessità di dover spostare uno o più edifici residenziali
- La distanza è considerata favorevole se >= 3 km (DN GS 00226”).
In primis va evidenziato che la necessità di indicare una distanza fra DN PT e centri abitati o altre attività
antropiche dipende anche e soprattutto da criteri di sicurezza per la salute e l’ambiente, così come
specificato dalla SSG 29 della IAEA. “II.31. Consideration should be given to avoiding areas of high
population density. The selection of candidate sites should be performed on the basis of appropriate
suitability factors, with account taken of the likelihood of future disturbances and radiation protection of
people who could be affected by the release of radionuclides from the disposal facility”.
Di seguito va specificato e tenuto conto della tipologia dei centri abitati o della attività antropiche.
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